L' attestato di prestazione energetica dell’edificio è il documento che attesta la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. L'attestato di prestazione energetica comprende i dati relativi dell' immobile, la classe energetica dell' edificio o dell' unità immobiliare, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato dalla sezione “raccomandazioni” in merito agli interventi da attuare per il miglioramento della prestazione energetica dell' edificio.Vengono quindi specificati gli usi dell' energia ed in particolare il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, viene riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.L’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto come per esempio la sostituzione dei serramenti esterni, la messa in opera di sistemi di isolamento termico o la sostituzione della caldaia.
Con l'entrata in vigore, ieri 6 giugno, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Durettiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 l' attestato di prestazione energetica deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
Il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Il nuovo articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005, precisa, poi, al comma 3 che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Sono previste anche le seguenti SANZIONI: