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PERCHE' MUNIRE L' IMMOBILE DELL' ATTESTATO?


Dalla data dell’08/10/06 (entrata in vigore del D.L.vo 19/08/05 n. 192, art. 6) nel caso di trasferimenti a “titolo oneroso” come vendita, permuta, transazioni, cessione o conferimento a società, viene previsto l' obbligo della redazione dell’ACE l' attestato di certificazione energetica.Per gli edifici di nuova costruzione invece la regione Friuli Venezia Giulia dal 31.10.2011 si è dotata con D.G.R. n. 2055 di una procedura per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici denominata protocollo VEA valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici come stabilito dalla L.R. 18.08.2005 n°23, che sostituisce l' ACE. Tale procedura, che doveva essere valida dal 01.01.2012 anche per i trasferimenti a titolo oneroso, viene sospesa grazie all' abrogazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell' art. 1-bis della L.R. 23/05 come riportato dal BUR n°1 del 04.01.2012 L.R. 29.12.2011 n° 18. Con l'entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, sono state apportate numerose modifiche all’articolato del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed, in particolare, è stato integralmente sostituito l’articolo 6 dello stesso, introducendo l'
Attestato di Prestazione Energetica (APE).

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